PREMESSA
Con la risoluzione 69/E del 21.11.2022, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in base alle attuali disposizioni normative, l'esercizio dell'attività di agente sportivo svolta in forma individuale costituisca esercizio di una libera professione, con reddito inquadrato quale lavoro autonomo ex art. 53 TUIR e con relativo assoggettamento a ritenuta d’acconto ex art. 25 DPR 600/73 (ritenuta Irpef 20%).
Ove, invece, l'attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiranno redditi d'impresa e, conseguentemente, non saranno assoggettati a ritenuta d'acconto.
LA RISOLUZIONE DELL’AGENZIA ENTRATE
Prima di giungere alle suddette conclusioni, l’Agenzia delle Entrate evidenzia le recenti novità introdotte con la riforma dello sport.
L’Agenzia evidenzia in primis che in attuazione dell’art. 6 della L. 86/2019, in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, è stato adottato il d.lgs. 37/2021 (di seguito, decreto), le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
In base all'articolo 3, comma 1, del decreto, l'agente sportivo è «il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta (…) siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione».
L'articolo 4 dello stesso decreto prevede che l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione, deve essere iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi, istituito presso il CONI, previo superamento di un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità. Il «titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, ha carattere permanente ed è personale e incedibile». In base al successivo art. 5, il contratto di mandato sportivo deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e deve contenere un termine di durata non superiore a due anni. Lo stesso art. 5 prevede la nullità del contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi.
Quanto ai compensi conseguiti dall'agente sportivo nell'esercizio della propria attività, l'articolo 8, comma 1, del decreto prevede che gli stessi sono stabiliti dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, oppure sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo. Il comma 5 dello stesso art. 8, prevede che con uno o più dpcm, saranno definiti i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive Nazionali competenti.
L'articolo 9, comma 1, del decreto (rubricato "Società di agenti sportivi") prevede che l'attività dell'agente sportivo possa essere svolta in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente.
Sulla base delle suddette norme, l’Agenzia Entrate ritiene che l'esercizio dell'attività di agente sportivo costituisca esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi.
Pertanto, in mancanza di una disposizione esplicita che qualifichi la natura dei redditi conseguiti dall'agente sportivo, l’Agenzia ritiene, in via interpretativa, che detti redditi rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 TUIR, in base al quale «sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni». Tali redditi, ove erogati da un soggetto che rivesta la qualifica di sostituto di imposta (come nel caso delle ASD e SSD), saranno assoggettati alle ritenute alla fonte a titolo di acconto previste dall' art. 25 D.P.R. 600/73 (ritenute Irpef 20%).
Nella particolare ipotesi prevista dal riportato articolo 9 del decreto, in cui l'attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, alle condizioni ivi previste, i redditi prodotti costituiranno redditi d'impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale. In tal caso, i redditi prodotti dalla società di agenti sportivi, in quanto redditi di impresa, non saranno assoggettati alle ritenute d'acconto di cui al citato art. 25 D.P.R. 600/73.