PREMESSAFino al
31 marzo 2022 è possibile presentare la comunicazione per fruire del
credito d’imposta concesso in relazione agli
investimenti pubblicitari relativi all’anno 2022, già realizzati dal 1° gennaio o ancora da realizzare fino al 31 dicembre 2022.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gli strumenti e i servizi necessari per predisporre e inviare la suddetta comunicazione nella area riservata del proprio sito, a cui si può accedere tramite Spid, Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE), credenziali Fisconline oppure attraverso Entratel con l’intervento di un intermediario abilitato.
IL BONUSIl credito d’imposta pubblicità è stato istituito con l’art. 57-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50.
I potenziali beneficiari del credito sono:
- le imprese, incluse le SSD,
- i lavoratori autonomi,
- gli enti non commerciali, incluse le ASD,
che
abbiano effettuato o che
intendano effettuare investimenti pubblicitari “incrementali” sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
NOTA BENELa legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 608, legge 178/2020), con riferimento ai soli
investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (cd “Stampa”), ha disposto,
per gli anni 2021 e 2022, il riconoscimento del
credito d’imposta nella misura unica del 50% del valore della spesa sostenuta, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
In sostanza, nei suddetti anni 2021-2022 ed esclusivamente con riguardo agli investimenti pubblicitari eseguiti a mezzo “Stampa”, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito necessario per avere diritto al bonus in parola.
Nulla cambia, invece, per gli
investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in tal caso, infatti, si continua ad applicare la “normale” disciplina di cui al co. 1-bis del citato articolo 57-bis. Pertanto, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché tale incremento sia almeno pari o superiore all’1% calcolato sugli analoghi investimenti effettuati attraverso lo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Il credito d’imposta è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "
de minimis”.
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