Stralcio Regolamento di Giustizia
Art. 64 - Commutazione delle sanzioni inflitte ai tesserati (delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009 – delibera n.309 C.F. 16e17/12/2009)
Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado abbia inflitto,
per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di campionato, la Società alla quale appartiene il tesserato tranne nei casi previsti all’art. 14 comma 4 e 5, ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione mediante autorizzazione dell’addebito della somma prevista nella TABELLA B per il campionato di appartenenza - effettuato entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione.
Si ricorda che le richieste di commutazione provvedimenti disciplinari vanno inviate a:
referente.amministrativo@emilia-romagna.fip.itgiudicesportivo@emilia-romagna.fip.itPer conoscenza
info@emilia-romagna.fip.itLE COMMUTAZIONI SONO DA CONSIDERARSI EFFETTIVE SOLO DOPO RICEZIONE DI CONFERMA DA PARTE DEGLI UFFICI