Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010) DELIBERA N. 20 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali; vista la proposta del Settore Giovanile con la quale chiede di derogare alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, sulle modalità dei reclami e dei ricorsi avversi a squalifiche inferiori alle tre giornate, confermando la normativa speciale, già in vigore negli scorsi anni sportivi, per i Campionati Under 21 e Giovanili anno sportivo 2010/2011; ravvisata la necessità di confermare tale normativa, al fine di rendere più spedito lo svolgimento dei Campionati predetti; preso atto dei pareri favorevoli del Settore Agonistico e dalla Commissione Carte Federali; considerata la proposta meritevole di accoglimento; D E L I B E R A stabilire che, in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l’anno sportivo 2010/11, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Under 21 e Giovanili. E’ consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 62 e 110 del Regolamento Esecutivo. Quanto sopra al fine di rendere più spedito lo svolgimento dei predetti Campionati che impegnano atleti/e per la maggior parte legati/e ad impegni scolastici.